S’informa che il recente decreto-legge 146/2021 ha apportato, tra le altre, importanti modifiche all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il nuovo provvedimento è conseguenza del crescente e costante aumento di infortuni sul lavoro, anche mortali, di cui abbiamo appreso nelle recenti cronache. Il datore di lavoro che commette gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alle sanzioni penali ed amministrative già previste, rischia di vedersi sospendere l’attività. La revoca di tale sospensione è possibile dopo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e previo pagamento delle sanzioni previste.
Mentre prima della vigente formulazione l’Ispettore del Lavoro “poteva” disporre il provvedimento di sospensione, oggi si evidenzia la totale assenza di discrezionalità da parte dell’amministrazione che sarà quindi costretta a procedere.
Si ricorda che anche in caso di tirocinanti o prestatori occasionali è necessario adempiere agli obblighi in materia di sicurezza.
Per fare un esempio dell’importanza della questione, il datore di lavoro che NON abbia elaborato il DVR (documento di valutazione dei rischi) e che NON abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione con nomina dell’RSPP (responsabile servizio prevenzione e protezione), in caso di accesso ispettivo rischia la sospensione dell’attività imprenditoriale ed una sanzione amministrativa da 8.000 a 10.500 euro.
Considerato quanto sopra si invita a controllare lo stato di adeguamento agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro con il proprio consulente sulla sicurezza del lavoro.
L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.
Si allega la circolare del ministero.
Maggiori informazioni presso il nostro Ufficio Paghe e previdenza, previo appuntamento anche con il nostro Consulente Dott.ssa Tamara Capradossi.