AGEA Coordinamento ha pubblicato una nuova circolare che ridefinisce le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti e reimpianti viticoli e per la gestione del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni. Il nuovo testo, aggiornato alla luce del Regolamento (UE) 2026/471 del 24 febbraio 2026, sostituisce integralmente la precedente circolare del 14 febbraio 2025.
La durata delle autorizzazioni: cosa cambia e cosa resta invariato
Il punto centrale della circolare riguarda l’estensione della durata di alcune tipologie di autorizzazione. Ecco il quadro completo, tipologia per tipologia:
- Autorizzazioni per nuovo impianto (art. 64 del Regolamento) — restano valide fino alla fine della terza campagna viticola successiva a quella di rilascio. Qui non cambia nulla: ad esempio, un’autorizzazione pubblicata il 1° agosto 2026 scadrà il 31 luglio 2030.
- Autorizzazioni al reimpianto da estirpo (art. 66 comma 1) — è la novità principale della circolare: la durata passa da sei a otto campagne viticole successive al rilascio. La proroga si applica non solo alle nuove autorizzazioni concesse dal 18 marzo 2026 (data di entrata in vigore del Regolamento UE 2026/471), ma anche a quelle già rilasciate e ancora valide a quella data: le Regioni sono tenute a prorogarle d’ufficio nei propri registri, portandone la scadenza alla fine dell’ottava campagna successiva al rilascio originario. Ad esempio, un’autorizzazione rilasciata tra il 1° agosto 2022 e il 31 luglio 2023 vedrà la propria scadenza spostata al 31 luglio 2031. Attenzione però a un dettaglio importante: la proroga non è retroattiva per chi ha già perso l’autorizzazione. Le autorizzazioni scadute al 17 marzo 2026 — cioè il giorno prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento — restano scadute e non potranno beneficiare in alcun modo dell’estensione.
- Autorizzazioni al reimpianto anticipato (art. 66 comma 2) — anche queste seguono ora la durata di otto campagne viticole dal rilascio, allineandosi al reimpianto da estirpo. È bene ricordare che, in questo caso, la durata dell’autorizzazione è solo il primo tassello di un percorso più lungo: entro la scadenza il titolare deve impiantare le nuove viti, e da quel momento decorrono altri 4 anni entro cui va obbligatoriamente estirpato il vigneto che ci si era impegnati a togliere, pena l’escussione della fideiussione prestata a garanzia.
- Autorizzazioni da conversione di ex diritti di reimpianto (art. 68) — qui la circolare non prevede allungamenti: la scadenza resta fissata, per tutte, al 31 luglio 2026, indipendentemente da quando siano state concesse. Chi non ha ancora utilizzato questo tipo di autorizzazione ha un’ultima finestra per farlo prima che diventi definitivamente inutilizzabile.
In sintesi: la proroga a otto campagne riguarda solo le autorizzazioni da reimpianto (da estirpo e anticipato), non tocca i nuovi impianti né le conversioni da ex diritti, e non salva chi era già fuori termine prima del 18 marzo 2026.
Le altre scadenze da tenere a mente
- 15 febbraio – 31 marzo: periodo per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti (limite massimo di 50 ettari per domanda a livello nazionale)
- 60 giorni dalla data di impianto: termine per comunicare alla Regione l’avvenuto utilizzo, totale o parziale, dell’autorizzazione
- Fine della quinta campagna viticola successiva all’estirpo: termine ultimo per presentare domanda di autorizzazione al reimpianto (procedura standard)
- 31 dicembre 2026: termine entro cui i titolari di autorizzazioni per nuovo impianto rilasciate prima del 1° gennaio 2025 possono rinunciare formalmente, senza incorrere nelle sanzioni per mancato utilizzo
Le sanzioni per il mancato utilizzo
Chi non utilizza, in tutto o in parte, un’autorizzazione per nuovo impianto entro la scadenza rischia sanzioni graduate in base alla quota di superficie effettivamente impiantata: dall’esclusione di un anno dalle misure di sostegno OCM vitivinicola e 500 €/ha (utilizzo superiore al 60%), fino a tre anni di esclusione e 1.500 €/ha (utilizzo pari o inferiore al 20%). Non si applica alcuna sanzione se la superficie non impiantata è inferiore al 5% del totale autorizzato (10% per autorizzazioni fino a 0,3 ettari) e comunque non superiore a 0,5 ettari.
Come possiamo aiutarti
Verificare per tempo la scadenza esatta delle proprie autorizzazioni — soprattutto per chi ha reimpianti da estirpo rilasciati negli anni scorsi — è fondamentale per non perdere una proroga a cui si ha diritto, o per non incorrere in sanzioni evitabili. Il nostro Ufficio Tecnico – CAA è a disposizione per verificare la propria posizione nel Registro delle autorizzazioni e per ogni chiarimento sulle nuove scadenze. Scrivi a tecnico@anconaconfagricoltura.it.
